i mezzi adeguati, per ridurre il rischio tenendo conto Patente a punti in edilizia: come funziona il nuovo strumento Tra le tante misure ivi elencate, particolare rilevanza assume l’obbligo della “eliminazione dei rischi e, ove non possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” e “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione e, infine, “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” . D.P.R. n. 547/55 e poi nel d.lgs. n. 626/94, è stata sostanzialmente confermata negli artt. 22, 23 e 24, salvo qualche modifica letterale che, tuttavia, non ne scardina l’impostazione. accessorio destinato a tale scopo.
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