Nuovo Accordo per la Formazione D.lgs 81/08: cosa bolle in pentola?
La Legge 215/2021 ha introdotto importanti modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, tra cui la previsione dell’emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni in merito alla formazione entro il 30 giugno 2022.
Tuttavia, al momento, questo nuovo accordo non è ancora stato pubblicato, pertanto le disposizioni riguardanti i contenuti minimi, la durata e la periodicità della formazione previste negli accordi Stato-Regioni precedenti rimangono in vigore.
Attualmente, è in circolazione una bozza di questo nuovo accordo sulla formazione, che ha l’obiettivo di rivedere e modificare gli accordi attuativi del Decreto Legislativo 81/08 in materia di formazione. Questa bozza integra e unifica diverse normative, inclusi accordi del 2011 relativi alla formazione di lavoratori e datori di lavoro con compiti di prevenzione e protezione dei rischi, l’accordo del 2012 sulle attrezzature di lavoro e l’accordo del 2016 sui responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Inoltre, la bozza del nuovo accordo introduce la formazione obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori, tra cui gli addetti ai lavori in spazi confinati, gli utilizzatori di carroponte e macchine agricole raccoglifrutta, nonché i caricatori per la movimentazione di materiali.
È importante sottolineare che questa bozza è ancora in fase di elaborazione e potrebbe subire ulteriori modifiche e integrazioni, ma già fornisce alcune linee guida essenziali.
SOGGETTI FORMATORI
Il nuovo accordo identifica chiaramente i soggetti formatori dei corsi di formazione e di aggiornamento, suddividendoli in tre categorie: istituzionali, accreditati e Organismi Paritetici/Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Per i soggetti formatori “accreditati”, oltre all’accreditamento regionale, è richiesta una documentata esperienza di almeno tre anni nella formazione relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, per i corsi di formazione destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è richiesto soltanto l’accreditamento regionale.
Inoltre, i datori di lavoro hanno la possibilità di organizzare direttamente corsi di formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
La bozza del nuovo accordo stabilisce limiti chiari per il numero massimo di partecipanti a ciascun corso, fissando un rapporto di istruttori/allievi di 1:5 nelle attività pratiche. È inoltre richiesta la frequenza di almeno il 90% delle ore del corso per poter accedere alla verifica di apprendimento e ricevere l’attestato.
Per tutti i corsi, è richiesto di predisporre un “Verbale delle verifiche finali” e un “Fascicolo del corso,” che devono essere archiviati su supporto cartaceo o elettronico. Gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
La formazione generale dei lavoratori rimane invariata rispetto agli accordi del 2011. Tuttavia, la formazione specifica deve avere una durata minima di 6 ore, senza differenziazioni in base alla classe di rischio, e i contenuti devono essere adeguati alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore.
PER I PREPOSTI
La formazione per preposti richiede un minimo di 12 ore suddivise in quattro moduli, con un approfondimento su aspetti giuridici, gestione della sicurezza, valutazione dei rischi e comunicazione.
PER I DIRIGENTI
La formazione per dirigenti si riduce a 12 ore e aggiunge un modulo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili.
PER I DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro dovranno seguire un corso di formazione di 16 ore suddiviso in due moduli: uno giuridico-normativo e l’altro sull’organizzazione e la gestione della sicurezza. Inoltre, è richiesto un modulo “cantieri” di 6 ore per i datori di lavoro che operano in cantieri temporanei e mobili.
PER IL DATORE DI LAVORO CON COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)
Il DL SPP dovrà seguire un modulo comune di 8 ore, più moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
- un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda
- ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
- Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
- Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
- Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
- Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)
CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Non si rilevano differenze di rilievo rispetto all’accordo stipulato il 07/07/2016 per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). La struttura rimane suddivisa in tre moduli: A e B, che sono validi per tutti, e il modulo C, obbligatorio solo per i responsabili. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche alle unità didattiche.
Particolarmente, è stata ampliata la specializzazione nei moduli B, passando da 4 a 5: la pesca è stata separata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre, il settore B relativo all’estrazione di minerali da cave e miniere è stato rimosso dal modulo delle costruzioni.
LA FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
La bozza dell’accordo tiene conto anche della formazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e per l’Esecuzione (CSE). Da una prima lettura, sembra che la durata minima e i contenuti del percorso formativo siano conformi ai requisiti stabiliti dall’articolo 98 e dall’allegato XIV del Decreto Legislativo 81/08.
CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Il nuovo accordo unico stabilisce la durata e i contenuti del corso per i lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come indicato nel DPR 177/2011. Questo corso avrà una durata minima di 12 ore ed è suddiviso in una componente teorica-legale e una parte pratica. Per entrambe le parti, vengono definiti i requisiti necessari per i docenti.
CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008
Per i corsi relativi all’abilitazione degli operatori per le attrezzature di lavoro, per le quali è richiesta una specifica autorizzazione conformemente all’articolo 73, comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008, non si riscontrano sostanziali modifiche rispetto ai contenuti dell’accordo del 22/02/2012.
Nel caso in cui ci sia una parte pratica relativa a più tipologie di attrezzature, l’accordo specifica che è necessario coprire tutte le varie tipologie e che ciascun operatore deve acquisire esperienza diretta con ognuna di esse durante il modulo pratico. Inoltre, sono stati introdotti corsi di formazione teorico-pratica per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- Macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
- Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
- Carriponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore)
- Carroponte/Gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore)
- Carroponte/Gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore)
- Carroponte/Gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.
ALTRE CATEGORIE
La bozza del nuovo accordo stabilisce requisiti e durate della formazione per altre categorie, tra cui i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e gli operatori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
La bozza del nuovo accordo stabilisce le periodicità e le durate minime dell’aggiornamento per diverse categorie, inclusi lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, DL SPP e altri.
- Lavoratori: periodicità quinquennale e con durata minima di 6 ore
- Preposti: cadenza biennale e con durata minima di 6 ore
- Dirigenti: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore
- Datore di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore
- DL SPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 8 ore
- RSPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore
- ASPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 20 ore
- Coordinatore per la sicurezza: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore
- Lavoratori in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica
- Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica
La bozza del nuovo accordo precisa che, qualora la formazione sia un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata (ad esempio: RSPP/ASPP, CSP/CSE, addetti all’uso delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc), la funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.
L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
RSPP, ASPP e CSP/CSE, per poter esercitare la propria funzione, devono poter dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
MODALITÀ DI FORNITURA DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il nuovo accordo unico stabilisce le modalità attraverso cui i corsi di formazione e aggiornamento possono essere erogati. In generale:
- Formazione in Presenza: Tutti i corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti in modalità in presenza.
- Vietato il Metodo di Videoconferenza Sincrona: Non è consentito fornire i seguenti corsi tramite videoconferenza sincrona: la parte pratica del corso iniziale e i corsi di aggiornamento per lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che utilizzano attrezzature di lavoro.
- Vietato il Metodo E-Learning per Casi Specifici: Non è consentita la modalità di e-learning per i seguenti corsi iniziali: preposti, Dirigenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), moduli B e C per RSPP/ASPP, Coordinatori, lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che utilizzano attrezzature di lavoro.
- Vietato il Metodo E-Learning per Corsi di Aggiornamento: La modalità di e-learning non è ammessa per i seguenti corsi di aggiornamento: preposti, lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che utilizzano attrezzature di lavoro.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il nuovo accordo stabilisce che è obbligatorio somministrare un test finale con almeno 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. Il partecipante deve ottenere almeno il 70% delle risposte corrette per superare il test.
Per i corsi di aggiornamento, il test finale deve contenere almeno 10 domande.
In alcuni casi, come alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.
Nel processo di valutazione complessiva, le verifiche intermedie, se previste, e la valutazione finale concorrono a determinare il punteggio totale. Durante la fase di progettazione del corso, è necessario specificare i pesi relativi a ciascuna verifica per calcolare la valutazione globale.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
La bozza richiede che il soggetto formatore notifichi elettronicamente agli Organi di Vigilanza l’avvio dei corsi di formazione, ad eccezione dei corsi di aggiornamento. Per questi, le notifiche variano a seconda delle regioni e delle province autonome. Inoltre, sono previste verifiche tramite test finali con domande a risposta multipla.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per un anno dall’entrata in vigore del nuovo accordo, sarà possibile avviare corsi in base alle disposizioni precedenti. Inoltre, i corsi già svolti per i lavoratori addetti ai lavori in spazi confinati manterranno la loro validità.
CONCLUSIONI
La bozza dell’accordo sulla formazione dei lavoratori sta subendo delle modifiche e integrazioni, ma contiene già alcune indicazioni importanti. Ad esempio, vengono stabilite norme più rigorose per gli organizzatori dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, ma al contempo si assiste a una riduzione della durata minima della formazione per lavoratori e dirigenti. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa nuova normativa.