Il Documento di Valutazione dei Rischi, comunemente chiamato DVR, è un documento fondamentale per la gestione della sicurezza sul lavoro all’interno di un’azienda. Esso rappresenta una fotografia dettagliata delle potenziali situazioni di pericolo presenti in un ambiente lavorativo e delle misure preventive adottate per minimizzare i rischi. La domanda sorge spontanea: è sempre necessario aggiornare il DVR quando viene acquistata una nuova attrezzatura o un nuovo macchinario? La risposta dipende da diversi fattori. Innanzitutto bisogna considerare che ogni nuova attrezzatura o macchinario può introdurre nuovi elementi di rischio nell’ambiente lavorativo. Ad esempio, se si acquista una macchina complessa con parti mobili, è importante valutare attentamente i possibili incidenti legati al suo utilizzo e adottare le adeguate misure preventive. Inoltre, il DPR 547/1955 prevede che il datore di lavoro debba redigere e tenere aggiornato il DVR in base ai cambiamenti che avvengono nel tempo all’interno dell’azienda. L’acquisto di nuove attrezzature rientra tra queste modifiche sostanziali che richiedono l’aggiornamento del documento. Tuttavia, non tutte le acquisizioni richiedono un aggiornamento immediato del DVR. Se l’attrezzatura o il macchinario sono simili a quelli già presenti e non introducono nuovi rischi significativi, è possibile fare una valutazione comparativa tra le attrezzature esistenti e quelle appena acquistate. In questo caso, l’aggiornamento del DVR potrebbe essere effettuato in un momento successivo. È importante sottolineare che la responsabilità di aggiornare il DVR spetta al datore di lavoro o al suo rappresentante per la sicurezza sul lavoro. Questo significa che è necessario avere una figura competente all’interno dell’azienda che sia in grado di valutare i rischi e adottare le misure preventive corrette. In conclusione, se l’acquisizione di una nuova attrezzatura o macchinario introduce nuovi rischi nell’ambiente lavorativo, è indispensabile aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi. Tuttavia, se l’attrezzatura o il macchinario non rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto a quelli già presenti, si può procedere ad un aggiornamento successivo mediante una valutazione comparativa.
Category: News
Condividi