In Italia, ogni committente che intende realizzare un cantiere temporaneo o mobile deve nominare un coordinatore per la sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Ma chi è il responsabile di tale nomina? Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il committente è tenuto a designare il coordinatore per la sicurezza. Il termine “committente” si riferisce alla persona fisica o giuridica che assume direttamente o indirettamente l’esecuzione dei lavori. Tuttavia, in alcuni casi specifici, può essere richiesta anche la nomina del coordinatore per la sicurezza da parte dell’appaltatore o del progettista. Ad esempio, se l’appaltatore ha un ruolo di rilievo nella definizione delle modalità operative e nella scelta delle attrezzature utilizzate nei lavori. È importante sottolineare che il committente non può delegare questa responsabilità ad altri soggetti coinvolti nel cantiere come i dirigenti tecnici o i capocantieri. È sua esclusiva competenza individuare ed incaricare il professionista abilitato al fine di garantire una corretta gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. In caso di mancata nomina del coordinatore per la sicurezza da parte del committente, gli enti preposti alla vigilanza potrebbero applicare sanzioni pecuniarie e/o ordinanze contingibili ed urgenti volte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
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