Nomina dell’RLS: Conformemente all’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, in ogni azienda o unità produttiva è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratore per la Sicurezza (RLS). Questa figura può essere individuata a livello aziendale (RLS), territoriale (RLST, art. 48), o di sito produttivo (RLSSP, art. 49). La nomina varia in base al numero di dipendenti: La giurisprudenza, del resto, aveva da tempo espresso la convinzione secondo cui la prevenzione degli infortuni attenga ad un diritto-dovere che trascende i connotati più strettamente contrattuali del rapporto di lavoro e che trova la più ampia collocazione, da un lato, nel diritto del lavoratore di mantenere intatta la propria integrità fisica nell’uso dei mezzi di lavoro e, dall’altro, nel dovere di chiunque appresti tali mezzi, di prevenire gli infortuni. La legge ritiene indispensabile coinvolgere il — o ridotti da misure tecniche di prevenzione, di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, — Addetti alla gestione delle emergenze Corso Sicurezza sul Lavoro datore di lavoro lavoratori e datore di lavoro lingua straniera ente bilaterale organismo paritetico associazione nazionale formatori Rischio Specifico basso medio alto Malattie Professionali Regione Abruzzo Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia-Romagna Regione Friuli Regione Venezia Regione Giulia Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Puglia Regione Sardegna Regione Sicilia Regione Toscana Regione Trentino-Alto Regione Adige Regione Umbria Regione Valle Regione d’Aosta Regione Veneto Regione
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